INPS: versamento contributi 2004 per gli associati in partecipazione
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 13/07/2005 n.90, ha reso noto che gli associati in partecipazione dovranno versare i contributi ancora dovuti relativi al 2004 in unica soluzione con il mod. F24 entro il prossimo 16 settembre 2005 tenendo in considerazione lo 0,50% dovuto a maternità, ANF e malattia con ricovero ospedaliero, indicando il codice tributo "ASS" ed il mese di riferimento "dicembre 2004".
L'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni dopo le novità fiscali e contributive che hanno interessato gli associati in partecipazione previste dal DL 269/2003 convertito nella legge 326/2003 che ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata INPS ed il conseguente versamento dei contributi sulla base delle aliquote del 17,80% ovvero 18,80% nel caso in cui il reddito superi il limite reddituale fissato in euro 37.833,00.
Originariamente l'INPS aveva escluso che gli associati dovessero corrispondere anche lo 0,50% dovuto a materntià, ANF e malattia con ricovero ospedaliero. In altre parole dovevano calcolare i contributi utilizzando le aliquote del 17,30% e del 18,30% a seconda che il reddito superasse o meno la prima fascia di retribuzione pensionabile. Adesso invece ha modificato il proprio orientamento conformandosi al dettato legislativo e all'interpretazione del Ministero del lavoro.
Ne consegue che tutti gli associati dovranno ricalcolare i contributi tenendo conto dello 0,50% in più a decorrere dal mese di gennaio 2004.
I soggetti interessati saranno inoltre obbligati a presentare le denunce relative ai compensi erogati nell'anno 2004, entro il 30 settembre 2005, tramite il mod. GLA via internet o su supporto informato o cartaceo indicando nel campo "tipo denuncia" la lettera "A" e riferendo la somma di tutti gli importi al solo mese di dicembre 2004.
L'eventuale maggior somma risultante a debito per omesso pagamento del contributo dello 0,50% dovuto per l'erogazione dell'indennità di maternità, dell'ANF e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospdaliero (originariamente escluso dall'INPS con la circolare 57/2004) oppure dovuta ad altro titolo, da parte degli associati che hanno già versato contributi per l'anno 2004, sarà corrisposta sempre entro il 16 settembre p.v.
L'INPS inoltre fornisce i seguenti chiarimenti circa la base imponibile IRPEF per gli associati in partecipazione:
- costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta anche le partecipazioni agli utili dagli associati. Ne consegue che i contributi previdenziali sono dovuti sugli emolumneti lordi erogati a titolo di anticipazione salvo eventuale conguaglio sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.
- non sussiste alcuna necessità per l'associante di acquisire dati reddituali dell'associato essendo quest'ultimo tenuto a riportare nella dichiarazione dei redditi in questione esattamente gli emolumenti corrisposti dall'associante.
- i contributi relativi agli importi eventualmente corrisposti in sede di conguaglio dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del conguaglio stesso ed imputati con il criterio di cassa.
- i compensi erogati dall'imprenditore anche per i rapporti di associazione in partecipazione al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonchè agli ascendenti, non concorrono a formare reddito per i loro percettori in quanto non deducibili dal reddito d'impresa. Dato che detti soggetti non sono tenuti a dichiarare gli emolumenti nella denuncia dei redditi, ne consegue che non sono obbligati a versare i contributi alla gestione seprata INPS.