L’Inps, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi che l’una tantum ha sugli istituti di maternità, malattia, integrazione salariale e congedo matrimoniale.

L’accordo 9 luglio 2010, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato in data 22.7.2008 per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento/moda, ha previsto degli arretrati retributivi ai lavoratori in forza al 21.5.2010 per un importo forfettario pari ad € 40 lordi da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2010 e da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 maggio 2010.
L’Inps spiega come tali arretrati siano valutati anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.