Contributi e fisco
Inps, una tantum lavoratori dell'industria tessile
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi che l’una tantum ha sugli istituti di maternità, malattia, integrazione salariale e congedo matrimoniale.
L’accordo 9 luglio 2010, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato in data 22.7.2008 per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento/moda, ha previsto degli arretrati retributivi ai lavoratori in forza al 21.5.2010 per un importo forfettario pari ad € 40 lordi da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2010 e da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 maggio 2010.
L’Inps spiega come tali arretrati siano valutati anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
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