Inps, totalizzazione dei periodi assicurativi maturati all'estero
A cura della redazione

L'Inps, con messaggio n. 4670 del 15 febbraio 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
L'Istituto ha fatto sapere che, considerata la rilevanza dell'argomento e della mancanza di puntuali disposizioni legislative in materia, si è ritenuto opportuno interessare della questione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nella nota di richiesta del parere è stato ricordato che il suddetto Ministero aveva comunicato che, ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per l'esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi maturati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale. I periodi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite dei sei anni previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali. Il limite dei sei anni, ridotto a tre a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale.
Per quanto concerne, invece, la fattispecie in esame, si è chiesto se la titolarità della sola pensione estera precluda la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che: "avendo l'articolo 1 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l'interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c'è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l'altro, anche gli interessi dei pensionati interessati".
Pertanto, alla luce di quanto sopra e pur in assenza di una puntuale disposizione legislativa in materia, si ritiene che la titolarità della sola pensione estera non precluda la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
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