L'INPS, con la Circolare 07/02/2007, n. 35, ha ricordato che le disposizioni in materia di prestazioni sociali applicabili a favore dei cittadini comunitari, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono estese anche nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. L'Istituto previdenziale ricorda che: - in caso di svolgimento di attività autonoma in uno dei due stati e subordinata in Italia si applica simultaneamente la normativa dei due stati; - l'indennità di disoccupazione potrà essere erogata dall'Inps, in presenza del formulario E303, soltanto nel caso in cui abbiano svolto in Italia attività subordinata stagionale, nel settore agricolo e turistico alberghiero, di lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico e dirigenziale.