INPS: riflessi previdenziali e contributivi sui contratti della Riforma Biagi
A cura della redazione
L'Inps, con la circolare 1/02/2005 n.18, ha fornito alcune precisazioni in merito ai riflessi previdenziali e contributivi relativi alle tipologie contrattuali introdotte dal DLgs. 276/2003.
I chiarimenti principali forniti dall'INPS riguardano le indennità di disponibilità previste per il lavoro intermittente e la somministrazione, sulla quale la contribuzione dovrà essere calcolata sull'effettivo importo dell'indennità corrisposta, senza che possano essere applicati i minimali retributivi.
La somministrazione di lavoro - L'INPS affronta il trattamento contributivo e previdenziale della indennità di disponibilità, prevista dall'art. 22, comma 3 del DLgs 276/2003 nel caso di contratti di lavoro tra agenzia e lavoratore a tempo indeterminato.
L'art. 25, comma 1, del DLgs 276/2003, dispone che i contributi relativi all'indennità di disponibilità siano versati sull'effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. Partendo da tale presupposto, l'INPS afferma, riguardo gli effetti sul trattamento pensionistico dei lavoratori interessati, che nel sistema retributivo o misto l'indennità di disponibilità concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica. Nello stesso modo, nel sistema contributivo, tale indennità concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché alla formazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo.
La determinazione dei contributi settimanali deve comunque tenere in considerazione quanto previsto dalla Legge 638/83, in quanto il numero dei contributi da accreditare nel corso dell'anno solare deve essere pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata per ogni settimana una retribuzione pari al 40% dell'importo minimo mensile di pensione a carico del fondo lavoratori dipendenti (per il 2005 è pari a euro 420,02). Tenuto conto che il minimale settimanale risulta pari a euro 168,00 e che l'indennità di disponibilità mensile minima (DM 10/03/2004) è pari a euro 350,00, i periodi di disponibilità di una certa consistenza non risulteranno completamente coperti di contribuzione ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali.
La circolare INPS ricorda inoltre che nel caso di somministrazione di lavoro nel settore domestico o agricolo trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori (art. 25, comma4, Dlgs 276/2003).
Infine si ritiene ancora applicabile, anche se riferita al lavoro interinale L. 196/97, il DM 18.12.2001 (G.U. 1 marzo 2002, n. 51), in base al quale i lavoratori somministrati per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità in misura inferiore al 40% dell'importo minimo mensile di pensione a carico del fondo lavoratori dipendenti (per il 2005 è pari a euro 420,02), possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennità di disponibilità percepite, fino a concorrenza del predetto parametro.
Lavoro intermittente - Il contratto di lavoro intermittente, nella tipologia in cui il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, pone problemi simili a quelli relativi alla somministrazione nell'accredito dei contributi per l'indennità di disponibilità. Ricordiamo che il DM 10 marzo 2004 ha stabilito che detta indennità, divisibile in quote orarie, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato, composta dal minimo tabellare, dall'indennità di contingenza, dall'E.D.R. (la circolare INPS ripropone lo stesso refuso presente nel decreto del Ministero del Lavoro, E.T.R.). I relativi contributi devono essere versati per il loro effettivo ammontare, in deroga al minimale contributivo.
Il Ministero del Lavoro dovrà fissare con decreto la retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori a chiamata potranno versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità, fino a concorrenza della medesima misura (art. 36, comma 7, DLgs 276/2003).
La circolare 18 del 1° febbraio 2005 ricorda inoltre che il trattamento economico, normativo e previdenziale deve essere riproporzionato in ragione della prestazione di lavoro effettivamente eseguita (art. 38, comma 2, DLgs 276/2003), senza tuttavia chiarire in che modo dovranno operare i datori di lavoro in caso di malattia, maternità e congedi parentali. In particolare l'INPS dovrà chiarire se il lavoro intermittente può essere assimilato al part time, come è stato fatto espressamente dal DLgs 276/2003 per il lavoro a chiamata (contratto che non può essere considerato la somma di due part time), e quindi possa essere applicato il minimale orario.