L'INPS, con il messaggio 21974/2005, in merito al recupero dei contributi dovuti da artigiani e commercianti eccedenti il minimale di reddito ha fornito le istruzioni operative alle proprie sedi. Più precisamente per i crediti vantati dall'Istituto di previdenza per i quali non è ancora stata fatta la diffida, oppure è già stata effettuata ma senza lettera raccomandata, l'INPS emetterà la diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno se dalla data in cui doveva essere pagato il saldo dell'anno interessato non siano trascorsi i 5 anni previsti per la prescrizione. Invece relativamente ai crediti iscritti a ruolo per i quali è stata notificata la cartella esattoriale in tempo utile, non saranno oggetto di diffida da parte dell'INPS ma il recupero sarà fatto dall'ente esattoriale. Invece i crediti gestiti dagli studi legali per i quali non sono state effettuate le azioni di recupero, saranno oggetto di riclassificazione riportandoli in fase amministrativa con la massima tempestività entro la fine del c.m.