L'INPS, con il messaggio 19/07/2006, n. 20505, facendo seguito alle disposizioni contenute nella legge 228/2006 di conversione del c.d. milleproroghe, ha precisato che in attesa che si pronunci la speciale Commissione, le sedi periferiche (seppur astenendosi dal recupero coattivo) procederanno comunque all'emissione degli atti interrottivi della prescrizione e degli avvisi bonari per evitare sia il compiersi della prescrizione sia il verificarsi della decadenza. Anche l'iscrizione a ruolo dei crediti accertati alla suddetta data sarà attivata con le consuete modalità dato che il debito contributivo in questione potrebbe comprendere anche periodi oggetto di decadenza. Invece in merito alla richiesta della regolarità contributiva che deve riferirsi solo al periodo decorrente dal 1° gennaio 2006 e non anche per i periodi precedenti, l'INPS precisa che ciò non ha riflessi sulle richieste di regolarità contributiva riguardanti le imprese del medesimo settore ma finalizzate ad altri scopi. In tale ultimo caso potrà essere dichiarata regolare la ditta che non ha versato i contributi in essere al 30 giugno 2005, oggetto della sospensione, ma ha versato quelli scadenti nel periodo dal 1° luglio 2005 in poi. Inoltre ricorda l'istituto previdenziale per le aziende che hanno richiesto di avvalersi della sospensione dell'obbligo contributivo per l'aviaria per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2006, la regolarità contributiva potrà essere attestata, anche per tale periodo, purché risultino pagati i contributi in scadenza nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2005. Infine quanto alle dilazioni in corso, gestite in fase amministrativa, che riguardino sia i crediti fino al 30 giugno 2005 sia quelli per altri periodi, l'INPS precisa quanto segue: - se la dilazione per la quale non è stato emesso il piano di ammortamento comprende periodi oggetto di sospensione e periodi non inclusi nella stessa, la dilazione può essere annullata ed il credito non soggetto a sospensione deve essere trattato con le modalità ordinarie; - se il piano di ammortamento è stato emesso ed accettato, ma le cambiali non sono ancora state mandate all'incasso, la dilazione può essere ugualmente annullata ed il credito trattato come nel caso precedente; - se la dilazione è già definita e le cambiali rilasciate sono in corso di pagamento, potrà essere attivata l'estinzione anticipata per attribuire i pagamenti effettuati al periodo più remoto e calcolare il residuo debito. Quest'ultimo poi sarà soggetto della suddetta sospensione. In tal caso, ovviamente, le spese conseguenti al ritiro delle cambiali saranno preventivamente richieste alla ditta e versate con bollettino di c/c postale sul conto pagamenti vari. L'INPS precisa che in quest'ultima fattispecie la sospensione sarà attivata esclusivamente su richiesta del contribuente.