L’INPS, con il messaggio n. 2097 del 20 maggio 2020, ha ricordato che, in applicazione dell’art. 103, c. 2-quater, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Alla luce di quanto sopra, le prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal predetto permesso non saranno sospese fino a tale data.