Inps, pensione per i lavoratori iscritti ai fondi soppressi
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 21181 del 12 agosto 2010, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici.
In particolare, l’Inps precisa che, a seguito dell’abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dai predetti Fondi speciali e della modifica normativa apportata all’articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.
Pertanto, in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD, con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1° luglio.
La data del 1° luglio 2010 si riferisce alla data della domanda di costituzione della posizione assicurativa nell’AGO, presentata ai sensi delle norme oggetto di abrogazione; prescinde pertanto sia dalla data di presentazione della domanda di pensione che da quella di decorrenza della stessa.
Ai lavoratori deve essere invece liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura.