L'INPS, con il messaggio n. 17282 del 31 luglio 2009, ha sottolineato la necessità di verificare, per ogni provvedimento di sospensione, l'esistenza della documentazione probatoria e, in particolare, del documento autorizzativo della sospensione stessa, con la relativa motivazione.
Pertanto, nel corso dell'attività di monitoraggio, si avrà cura di procedere al controllo di tutte le sospensioni in essere, verificando l'esistenza in ciascun fascicolo della documentazione probatoria e dei documento autorizzativo citati. La documentazione probatoria varia in base alle diverse tipologie di sospensioni, in particolare:
- per le sospensioni disposte dall'Autorità Giudiziaria (cod. 14) è necessario avere copia del provvedimento emanato dal Giudice;
- per le sospensioni relative a crediti per Contratti di Formazione e Lavoro (cod. 37) è necessario avere copia del versamento da parte dell'azienda debitrice sul conto bloccato n. 3345, o della documentazione probatoria esibita dall'azienda per ottenere il diritto alle agevolazioni contestate ovvero, nell'ipotesi di sentenza di primo grado del giudizio favorevole all'azienda contribuente, nelle more di definizione del giudizio in appello;
- per le sospensioni relative alla cancellazione dalla CCIAA/CPA rispettivamente per i commercianti e per gli artigiani;
- per le sospensioni relative ai codici 34 e 35, relativi rispettivamente all'art. 36-bis e accertamenti fiscali è necessario avere la copia del provvedimento dell'Agenzia delle entrate e/o delle Commissioni Tributarie che modifica il reddito del contribuente lavoratore autonomo e, pertanto, viene a diminuire o decadere il contributivo previdenziale;
- per le sospensioni relative al condono di cui alla legge n. 289/2003 (cod. 36) è necessaria la copia dei versamenti fatti dal contribuente;
- per le sospensioni relative agli Agricoli "decreto Alemanno" (cod. 37) è necessario verificare la domanda di rateazione nonché il puntuale versamento delle rate trimestrali;
- per le sospensioni relative ad altri motivi (cod. 9), aventi carattere di eccezionalità ed autorizzati esclusivamente dal Direttore della Sede, dovranno essere verificati i motivi del provvedimento e I'autorizzazione del Direttore;
- per le sospensioni relative a dilazioni su cartella (cod. 11) è necessario verificare la conclusione dell'iter della domanda di rateazione;
- per le sospensioni relative al ruolo rateizzato (cod. 18) si dovrà verificare la predisposizione del ruolo spontaneo che comporta lo sgravio delle partite sospese;
- da ultimo, nell'ipotesi di uno sgravio parziale per una cartella di pagamento o per alcune partite, deve essere effettuato il provvedimento di revoca di sospensione per il debito residuo.
In assenza dei necessari documenti che giustifichino la sospensione, autorizzazione firmata inclusa, si dovrà procedere all'immediata revoca di tale provvedimento per tutte le tipologie di sospensioni, senza alcuna esclusione, con il conseguente ripristino del recupero del credito da parte degli Agenti della Riscossione.