Inps, modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option
A cura della redazione

L'Inps, con circolare n. 123 del 11 dicembre 2009, intende fare il punto della situazione sulla disciplina fiscale e contributiva delle stock option, a seguito delle importanti novità introdotte dal DL n. 112/2008.
Con la predetta circolare, inoltre, l'Istituto fornisce chiarimenti e precisazioni sul nuovo regime contributivo introdotto, in sede di conversione del DL n. 112/2008, dalla Legge n. 133/2008.
L'art. 82, comma 24-bis, della legge sopracitata, prevede, infatti, un regime di esenzione contributiva dei redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option.
Al riguardo, si rammenta che il nuovo regime trova applicazione dalla data di entrata in vigore del DL n. 112/2008, ossia, dal 25/06/2008 con riferimento alle azioni assegnate a partire dalla predetta data, indipendentemente dalla data di adozione del piano.
In ultimo, la circolare fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile per i periodi anteriori al DL n. 112/2008.
- Con l'abrogazione del comma 2, lett. g-bis, dell'art. 51 del Tuir, viene meno il previgente regime fiscale agevolativo e, pertanto, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente concorre sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente soggetto ad Irpef.
- L'art. 24-bis, dell'art. 82, del DL n. 112/2008, non subordina ad alcuna condizione l'esclusione dall'imponibile contributivo dei redditi derivanti dall'esercizio di piani di stock option e, pertanto, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagati dal dipendente è escludo dalla base imponibile contributiva.
- In virtù di quanto previsto dall'art. 82, comma 24-ter, introdotto dalla legge di conversione n. 133/2008, il nuovo regime contributivo si applica alle azioni assegnate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 25 giugno 2008.
- In ordine al regime contributivo applicabile alle azioni assegnate prima del 25 giugno 2008, la circolare chiarisce quanto segue:
1. Assegnazioni di azioni effettuate dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006: le azioni assegnate nel predetto periodo sono soggette al regime previsto dall'art. 51, comma 2, lett. g-bis del Tuir, come modificato dall'art. 36, comma 25, del DL n. 223/2006;
2. Assegnazione di azioni effettuate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008: le assegnazioni in esame ricadono nell'ambito di applicazione del DL n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286/2006.
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