L'INPS, con la circoalre 15/04/2005 n.58, ha fornito le istruzioni operative e alcune precisazioni in merito alle modalità attraverso le quali i lavoratori esposti all'aianto possono fruire dei benefici contributivi. Venegono innazi tutto individuate due categorie di beneficiari: - i lavoratori esposti all'amianto prima del 2 ottobre 2003 per più di 10 anni per periodi lavoratorivi soggetti all'obbligo INAIL (secondo la disciplina previgente il DM 27/10/2004); - i lavoratori che alla data del 2/10/2003 risultano essere stati esposti all'amianto per non meno di 10 anni e per periodi lavorativi non soggetti all'INAIL (secondo la disciplina dettata dal DM 27/10/2004). Nel primo caso il beneficio pensionistico consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5% sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo. Più precisamente il beneficio è riconosciuto ai lavoratori che si trovano in una delle seguenti situazioni: - siano in possesso di un certificato rilasciato dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto; - abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003; - vengano in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005; - ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005. Mentre nell'altro caso disciplinato dal DM 27/10/2004 i lavoratori interessati sono quelli che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In questo caso l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25. La domanda pre fruire del beneficio va presentata entro il 15 giugno 2005. L'INPS ricorda che in questo secondo caso così come previsto dal decreto ministeriale è esclusa la possibilità di cumulare il beneficio previdenziale derivante dall'esposizione all'amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza ad un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o un aumento dell'azianità contributiva.