L’Inps, con la circolare n. 150 del 25 novembre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alle indicazioni riportate nella circolare n. 52 del 6/3/2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.

L’Istituto precisa che a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nell’anno 2009, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 247/2007, il minimo di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola è stato equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (che per l’anno 2008 è € 42,14 anziché € 37,49).