L’Inps, con circolare n. 83 del 1 luglio 2010, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al distacco comunitario, nonché all’esercizio di attività in più Stati membri.

Dall’1 maggio 2010 sono entrati in vigore il Regolamento n. 883/2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987/2009 che semplificano le regole applicabili al distacco comunitario ed all’esercizio dell’attività in più Stati membri.
Innanzitutto il Reg. n. 883/2004 afferma il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile per cui:
1. il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è svolta (principio della lex loci laboris);
2. il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione da cui lo stesso dipende;
3. la persona che beneficia dell’indennità di disoccupazione a carico dello Stato in cui risiede è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza;
4. la persona chiamata alle armi o richiamata alle armi o che presta servizio civile in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato;
5. le persone che non rientrano nelle ipotesi sopraelencate sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del regolamento che stabiliscono criteri diversi.
6. la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma a bordo di una nave è soggetta alla legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera;
7. la persona che svolge un’attività di lavoro subordinato a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro, se per tale attività è retribuita da un datore di lavoro che ha gli uffici o la sede delle sue attività in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato se questo è anche lo Stato di residenza del lavoratore;
8. le persone titolari di una prestazione in denaro (es: indennità di disoccupazione, di maternità, ecc) in ragione dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma sono considerate come se di fatto esercitassero tali attività. Tale principio non vale per le prestazioni pensionistiche, per le rendite da infortunio e per le indennità di malattia con cure di durata illimitata.
Relativamente all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale, proprio come in passato, è ammessa una deroga al principio della territorialità, ovvero all’applicazione della c.d. lex loci laboris, anche nel caso in cui il lavoratore risieda nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende abbia la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Infatti, a condizione che:
- la durata prevedibile del lavoro non superi i ventiquattro mesi (in passato i mesi erano dodici)
- il soggetto non sia inviato in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco
- l’attività lavorativa sia svolta per conto del datore di lavoro da cui normalmente dipende;
si applica ancora il principio della personalità, ovvero la legislazione del Paese in cui il lavoratore esercita attività subordinata presso l’impresa distaccante. Interessante è la possibilità che il lavoratore possa essere assunto per essere distaccato in uno Stato membro e quindi che la data di assunzione possa coincidere con quella di distacco, purché il lavoratore prima dell’assunzione risulti già iscritto al regime assicurativo dello Stato membro di provenienza da almeno un mese.
Presupposto essenziale per il mantenimento della legislazione dello Stato membro di invio è che il datore di lavoro svolga normalmente attività di adeguata rilevanza sul territorio dello Stato in cui ha stabilito la propria sede.
Proprio come in passato, per stabilire se un’impresa eserciti abitualmente attività significativa sul territorio dello Stato membro in cui risiede, è necessario una collaborazione fra gli organismi competenti dei due paesi, perché spetta all’organismo competente dello Stato membro in cui l’impresa risieda verificare:
- il luogo in cui ha sede l’impresa e la sua amministrazione;
- l’organico del personale amministrativo che lavora nello Stato membro di stabilimento e nell’altro Stato membro;
- il luogo in cui sono assunti i lavoratori distaccati;
- il luogo in cui viene concluso il maggior numero di contratti con i clienti;
- la legge applicabile ai contratti conclusi dall’impresa con i suoi dipendenti ed i clienti;
- i fatturati realizzati durante un periodo sufficientemente definito in ciascuno Stato membro interessato.
Come l’INPS chiarisce, la valutazione della consistenza dell’attività svolta deve essere effettuata prendendo almeno a riferimento un periodo di due mesi.
Condizioni essenziali per la liceità del distacco sono:
- che il lavoratore svolga la propria attività per conto dell’impresa che lo ha distaccato;
- che esista un legame organico tra impresa che ha assunto il lavoratore e quest’ultimo che deve permanere per tutta a durata del distacco;
- l’attività deve essere limitata nel tempo;
- il lavoratore non deve essere inviato in sostituzione di altro lavoratore giunto al termine del distacco.
Viene esclusa a priori l’applicazione della normativa sul distacco nel caso in cui:
- l’impresa presso la quale il lavoratore sia distaccato metta quest’ultimo a disposizione di un’altra impresa dello Stato membro in cui essa è situata;
- il lavoratore distaccato in uno Stato membro sia messo a disposizione di un’impresa situata in un altro Stato membro;
- il lavoratore sia assunto in uno Stato membro per essere inviato da un’impresa situata in un secondo Stato membro presso un’impresa di un terzo Stato membro;
- il lavoratore sia assunto in uno Stato membro da impresa situata in un secondo Stato membro e distaccato nel primo Stato membro.
Distacco di apprendisti
In generale l’apprendista non può essere distaccato salvo che l’esercizio dell’attività all’estero non rientri nel programma di formazione.
La durata del distacco è passata da 12 a 24 mesi per cui le procedure risultano semplificate rispetto al passato. Tuttavia per particolari esigenze il distacco può superare i 24 mesi ed in tal caso spetta agli organismi competenti degli Stati membri stipulare, per alcune persone o categorie, accordi in deroga.
Interessante è, altresì, la normativa relativa alla legislazione applicabile nel caso di attività esercitata in più Stati membri, ed in merito l’art. 13 del Reg. 883/2004 stabilisce che:
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri;
oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro occorre verificare che tale attività sia almeno pari al 25% dell’attività complessivamente esercitata, tenendo conto dell’orario di lavoro svolto e della retribuzione.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata secondo i criteri sopra specificati relativi all’esercizio abituale di attività subordinata in più Stati membri.