L'ente previdenziale, con la circolare 3 aprile 2007 n. 71, ha diramato le istruzioni operative relative alla sospensione contributiva per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data dell'evento sismico nelle zone calamitate. La sospensione si applica nei confronti dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi aventi sede legale od operativa nei comuni elencati nell'OPCM 3496/2006. Secondo l'INPS la sospensione opera solo in riferimento alle unità produttive ubicate nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla sede legale. I contributi sospesi sono quelli con scadenza tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, il recupero avverrà in massimo 24 rate mensili a decorrere dal 16 gennaio 2008.