INPS: le assenze a retribuzione ridotta per i soppressi fondi telefonici ed elettrici
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 14163 del 6 luglio 2011, ha fornito precisazioni in merito all’indicazione, fra i dati retributivi utili per il calcolo della pensione, da parte delle aziende telefoniche, delle giornate di assenza senza retribuzione e a retribuzione ridotta.
L’Istituto ricorda che, dal 2007, è stato avviato un percorso volto ad eliminare il flusso cartaceo di informazioni tra le aziende elettriche e le sedi (mod. EL/18) sostituendolo con un pannello dell’estratto contributivo (mod. EL18 RID). In tal modo, è stato possibile procedere all’abolizione della denuncia di cessazione (messaggio n. 1063/2008).
Ai fini dell’abolizione, anche per gli iscritti al soppresso fondo telefonici, del modello di cessazione, l’INPS ha avviato una serie di controlli sul flusso informativo, dai quali è emerso che alcune aziende telefoniche non acquisiscono correttamente i dati relativi al campo “GiorniNonRetribuiti” presente nell’elemento “FondiAnte95”.
Allo scopo, si precisa che, nel suddetto campo, devono essere indicate le assenze senza retribuzione e a retribuzione ridotta determinate secondo le regole previgenti all’armonizzazione del fondo telefonici. L’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 658/1996, ha, infatti, stabilito che, per il calcolo della pensione, la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
In pratica, in tale campo, devono essere indicate tutte le assenze totali o parziali relative a eventi come la malattia, le assenze per donazione sangue o per legge 104, le giornate di solidarietà e tutti gli altri istituti che, secondo le norme che regolavano il soppresso fondo, non davano luogo ad accredito figurativo.
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