L'INPS, con la circolare 17/03/2006 n.46, ha precisato che le lavoratrici autonome che vogliono fruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa) non devono prestare assolutamente attivitrà lavorativa.
Innanzi tutto la domanda formulata sul modello Ast FAC/Lav aut va presentata all'INPS prima che inizi il congedo.
Quest'ultimo si ricorda non spetta ai padri lavoratori autonomi.
La durata del periodo massima, fruibile anche in modo frazionato, è di tre mesi entro il primo anno di età del bambino.
L'indennità pari al 30% viene riconosciuta per un massimo di tre mesi fino al compimento di 3 anni di età del bambino.
Successivamente e fino agli 8 anni il residuo periodo è indennizzabile in favore del padre lavoratore dipendente, solo in presenza di determinate condizioni di reddito.