L'INPS, con la circolare 10/2006, ha precisato che la maggiorazione sociale spettante ai pensionati ultrasettantenni con redditi modesti non può essere esportato in altri Paesi UE in caso di trasferimento. Infatti nel caso in esame trova applicazione il Regolamento comunitario per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionale n. 1408/1971 secondo il quale ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati della UE non spetta la pensione e l'assegno sociale, le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati e invalidi civili, l'integrazione alla pensione minima e la maggiorazione sociale (Reg. 647/2005). Restano invece salve anche in caso di trasferimento di residenza le prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, le prestazioni di malattia e maternità, le prestazioni familiari e per disoccupazione, gli assegni per morte nonchè le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.