OGGETTO: Provvedimento 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 24 del 31 gennaio 2006. Approvazione del modello 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati. SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2006 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 17.01.2006. Premessa Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2006, pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.25 del 31 gennaio 2006 - Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2006 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2005 soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23,24,25,25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2005 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2005 per il periodo d'imposta precedente. I soggetti obbligati alla presentazione sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello (Allegato 2). Modalità e termini di presentazione della dichiarazione La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 22 luglio 1998 n.322 Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell'art.3, comma 2, del citato DPR n.322/1998 e successive modificazioni. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 ottobre 2006, presentando il modello770/2006 SEMPLIFICATO. Composizione del modello 770/2006 SEMPLIFICATO Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono analoghe a quelle contenute nel mod. CUD 2006 e sono riportate integralmente in Appendice al modello 770/2006 Semplificato. La parte C (Dati previdenziali e assistenziali INPS), (All.2) come già anticipato con la circolare n. 34 del 6 marzo 2006 è stata notevolmente semplificata, per effetto dell'introduzione, dal 1° gennaio 2005, della denuncia EMens, prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326. Modalità di compilazione Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (All. 3 - APPENDICE). Dati previdenziali e assistenziali INPS La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali INPS è stata suddivisa in due sezioni: . Sezione 1 per i lavoratori subordinati; . Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi SEZIONE 1 Lavoratori subordinati Nel punto 1 del campo - Matricola aziendale - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali. Il punto 2 - Ente pensionistico INPS - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS ( FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi). Il punto 3 - Altro ente pensionistico - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS, forme pensionistiche estere, ecc). Nel punto 4 - Imponibile previdenziale - deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Riguardo l'imponibile si forniscono alcune precisazioni. Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co. 18, della legge n.335/1995, fissato per l'anno 2005 in euro 84.049,00, le cui forme contributive siano versate su basi imponibili diverse la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS. per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2005 (ultimo giorno lavorato) l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l'anno 2006; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento dell' EMens. Per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D. Gli arretrati di retribuzione da includere nel punto 4, sono unicamente quelli corrisposti nell'anno 2005 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno 2005 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig ovvero per i periodi da 01.2005 utilizzando l'EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore un certificazione sostituiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo). Per i premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997). Per i sindacalisti (contribuzione "aggiuntiva" art.3, c.5 e 6 D.Lgs.564/96) dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione nell'anno 2005, ancorché riferito alla competenza 2004, dato il più ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento). Il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento ContribsSindAnno>, attributo "ANNO", , periodo dell'EMens. Relativamente alla contribuzione "figurativa" art.6,c.3,DM 28 aprile 2000, n.157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito) per i periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, deve essere indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Qualora nell'anno 2005 siano state corrisposte competenze (ad esempio premi di produzione) riferiti a periodi antecedenti l'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse andranno aggiunte all'imponibile stesso.Le informazioni riferite alla collocazione temporale dei predetti imponibili sono desumibili dall'Emens, che dovrà essere prodotta per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria, un'unica denuncia Emens composta di due sezioni una identificata dal tipo lavoratore CR o CF, l'altra dal tipo lavoratore "normalmente" utilizzato ovvero caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore. Variabili retributive Si rammenta che l'imponibile riferito al 2005 deve essere rettificato: degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005, ma riferiti al mese di dicembre 2004; degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di dicembre 2005. Si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000. I punti da 5 a 7 - Contributi dovuti - riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente. Nel punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore: 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici; 0,30% (CIGS); 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000); 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile; contributo integrativo per i lavoratori in miniera; contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS. Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione. Nel punto 9 - Bonus L. 243/2004 - per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, co. 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243 deve essere riportato l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione. L'importo va arrotondato all'unità di Euro. Il punto 2 - Ente pensionistico INPS - va comunque barrato anche se non sono dovute contribuzioni minori. Il punto 4 va compilato con le retribuzioni sulle quali sono state versate le sole contribuzioni minori. La coesistenza, infatti, per gli stessi mesi, di imponibile e di bonus indica che sono dovute le contribuzioni minori. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (obbligo contributivo IVS e BONUS) devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali. Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 10 - Tutti - e punto 11 - Tutti con l'esclusione di -. La compilazione di tale campo, di nuova istituzione, è obbligatoria. Tale campo ha la funzione di certificare i mesi per i quali, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens, indipendentemente dal mese in cui è stata effettuata la trasmissione. Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens. Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens. Ad esempio nel caso di assunzioni, cessazioni, sospensioni avvenute nel corso dell'anno ovvero per i lavoratori intermittenti. Nel caso in cui l'azienda, ove tenuta, non abbia ancora provveduto alla trasmissione della denuncia Emens, dovrà tempestivamente adempiere al citato obbligo normativo, contattando, qualora necessario, la Sede Inps di competenza. SEZIONE 2 Collaborazioni coordinate e continuative Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335. Nel caso in cui, durante l'anno, l'azienda committente abbia incorporato la precedente azienda committente del collaboratore, con conseguente estinzione della medesima, dovranno essere indicati i dati complessivi, come se l'azienda in questione fosse stata l'unica nell'anno 2005 ad erogare i compensi, a versare i contributi, eccetera. Nel punto 12 - Compensi Corrisposti al Collaboratore -deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nel 2005, ma nei limiti del massimale contributivo annuo, di cui all'art. 2, comma 18, legge n.335/1995, pari per il 2005 ad euro 84.049,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2005 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2006, ma relative all'anno 2005 (art. 48, art. 51, co. 1,D.P.R. n..917/1986). Nel punto 13 - Contributi Dovuti - deveessere indicato il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2005; nel punto 14 - Contributi a Carico del Collaboratore Trattenuti - il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti); nel punto 15 - Contributi Versati - il totale dei contributi effettivamente versati dal committente. Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 16 "Tutti" e punto 17 "Tutti con l'esclusione di". La compilazione di questo campo, di nuova istituzione, è obbligatoria e riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMens. La casella del punto 16 dovrà essere barrata qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi del 2005, mentre nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle dei mesi in cui non è stata presentata la denuncia telematica. Al riguardo valgono le considerazioni svolte nell'analogo punto della Sezione1 per i lavoratori subordinati.