L'INPS, con la circolare 16/06/2005 n.77, facendo seguito al decreto 4/04/2005 attuativo dell'art. 1, c. 559, L. 311/2004, ha reso noto che il coniuge dell'avente diritto che richiede l'erogazione dell'assegno dovrà inoltrare la domanda utilizzando i modd. ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per l'INPS e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro.
I modelli sono reperibili presso le sedi INPS oppure direttamente scaricabili dal sito internet dell'Istituto previdenziale, in attesa che venga rivista la veste grafica e vengano resi disponibili quelli nuovi.
La Circolare 77/2005 ricorda che legittimato a richiedere l'ANF ai sensi dell'art. 1, comma 559 della legge 311/2004 è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno, ossia può essere il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente ovvero non è titolare della pensione o di una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Se il soggetto richiedente è pensionato potranno essere utilizzati i modd. ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559 a seconda che si intenda riscuotere l'assegno presso la banca o in Posta.
Il diritto all'ANF spetta anche al coniuge del soggetto iscritto alla gestione separata INPS dei lavoratori autonomi il DM 4/04/2002 ha esteso la disciplina dell'assegno anche a questi lavoratori.
L'INPS ricorda inoltre che la facoltà prevista dalla legge finanziaria 2005 può essere esercitata soltanto relativamente al pagamento della prestazione mentre il diritto e la misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall'avente diritto.
Nel caso in cui siano stati erogati importi in misura superiore al dovuto, spetta al soggetto erogatore il compito di recuperare le somme indebite secondo i criteri vigenti.
Infine nell'ipotesi di coniuge con figli affidati, continua ad applicarsi quanto sancito dall'art.211 della legge 151/75 che attribuisce al coniuge affidatario l'esclusiva legittimazione a chiedere l'assegno sia come soggetto direttamente tutelato, sia in quanto fruente della medesima tutela accordata all'altro coniuge nel caso in cui lo stesso non sia titolare di una propria posizione protetta.