L'INPS, con il messaggio 03/04/2007, n. 8615, ha precisato che anche nel periodo 1/01/2007 - 21/02/2007 all'apprendista spetta l'indennità di malattia purchè, pur non avendo inviato la certificazione di malattia all'Inps, abbiano inviato l'attestazione di malattia al datore di lavoro nei termini e secondo le modalità previste dal contratto collettivo di settore. Le aziende potranno conguagliare il trattamento di malattia corrisposto, ovvero quello spettante, nei limiti dell'importo dell'indennità dovuta per legge a carico dell'Inps con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. I trattamenti di malattia previsti da diversi contratti collettivi a favore degli apprendisti, se di importo superiore a quelli Inps, vengono erogati come trattamenti integrativi a carico del datore di lavoro mentre, se di importo inferiore, non sono dovuti e spetta all'apprendista la sola indennità Inps.