L'Inps, con messaggio n. 8123 del 23 marzo 2010, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa da parte dei lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.
In particolare, l'Inps ricorda che con i commi 7 ed 8 del D.L. 78/09, conv. con mod. in L. 102/09, vengono offerte alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
l comma 7 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato.
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione.
I lavoratori che intendano avvalersi dell'incentivo in oggetto devono presentare alla sede INPS territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere utilizzando il modello allegato al messaggio in commento (all. 2).
L'Inps, a seguito dei dovuti controlli, eroga il 25% dell'incentivo, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo. Per l'erogazione dell'ulteriore 75% l'Istituto svolge altri necessari adempimenti, quali:
- verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante l'avvio di un'attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l'associazione in cooperativa;
- quantificare il beneficio residuo spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.
La sede INPS territorialmente competente all'erogazione del trattamento di sostegno al reddito, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.
A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:
a) il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni (CIG) o ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
L'INPS dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui ai punti a) e b); in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate (25%).
Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi. Sono beneficiari dell'incentivo i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.
Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 8, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. I beneficiari che intendano avvalersi dell'incentivo in oggetto devono presentare all'INPS, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere utilizzando il modello allegato al presente messaggio (all. 2). L'Inps, anche in questo caso, eroga il beneficio dopo aver effettuato i controlli dovuti, nella misura del 25%. L'erogazione del restante 75% dell'incentivo, nonché del beneficio di cui all'articolo 6, comma 5, del D.I. 49409/09 è effettuata dall'INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, all'avvio di un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all'associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi medesimi.