L’INPS, con circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, ha riportato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Gli importi, per l’anno 2021, risultano i seguenti:

  1. Trattamenti di integrazione salariale:

Se la Retribuzione è:

– Inferiore o uguale a 2.159,48: Importo lordo € 998,18 (€ 939,89 netti);

– Superiore a 2.159,48: Importo lordo € 1.199,72 (€ 1.129,66 netti).

  1. Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali):

Se la Retribuzione è:

– Inferiore o uguale a 2.159,48: Importo lordo € 1.197,82 (€ 1.127,87 netti);

– Superiore a 2.159,48: Importo lordo € 1.439,66 (€ 1.355,58 netti).

  1. Fondo credito

Assegno ordinario:

Se la Retribuzione mensile lorda è:

– Inferiore a € 2.184,24: massimale € 1.186,29;

– Compresa tra € 2.184,24 – € 3.452,74: massimale € 1.367,35;

– Superiore a € 3.452,74: massimale € 1.727,41.

Assegno emergenziale:

Se la Retribuzione tabellare annua lorda (euro) è:

-Inferiore a € 41.829,33: massimale € 2.443,35 (al lordo del 5,84 %, pari ad € 2.300,66 netti);

– Compresa tra € 41.829,33 – 55.037,77: massimale € 2.752,41;

– Superiore a € 55.037,77: massimale € 3.852,34.

  1. Fondo Credito Cooperativo

Assegno Emergenziale:

Se la Retribuzione tabellare annua lorda (euro) è:

– Inferiore a € 39.543,11: massimale € 2.343,44 (al lordo del 5,84%, pari ad € 2.206,58 netti);

– Compresa tra € 39.543,11– 55.152,24: massimale € 3.151,99;

– Superiore a € 55.152,24: massimale € 3.666,06.

  1. Indennità di disoccupazione NASPI: l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art.26 della L. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2021, a € 1.227,55.
  2. Indennità di disoccupazione DIS-COLL: L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2021, a € 1.227,55.
  3. Indennità di disoccupazione agricola: gli importi massimi per gli eventi occorsi nel 2020 ma liquidati nel 2021 sono quelli stabiliti per tale ultimo anno (2020). Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare 20/2020 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 998,18 (quanto al massimale più basso).
  4. Assegno per attività socialmente utili: L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a € 595,93.