L'Inps, con circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, ha fatto il punto sulle importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 relative alle tipologie di prestatori e committenti e all'ambito di attività.
In particolare, l'Istituto ha precisato che in via sperimentale per l'anno 2010 è prevista la possibilità di impiegare, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l'occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.
L'impiego in prestazioni di lavoro occasionale accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 e si conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali lavoratori possono essere svolte in tutti i settori produttivi, anche in favore degli enti locali. Gli enti locali potranno pertanto affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.
Le categorie di destinazione possono essere individuate nei:
- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).
L'impresa familiare può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi. Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Dell'impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).
Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:
- per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;
- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.
Le attività concernenti i "lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti" sono circoscritte, nell'ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.