INPS: Guida pratica ai distacchi nell'Unione Europea
A cura della redazione

L'INPS con il messaggio n. 16085 del 14 Luglio 2008 ha voluto dare una regolamentazione in materia di distacchi nell'Unione Europea a seguito di numerosi quesiti pervenuti all'Istituto sul tema della legislazione applicabile e del distacco.
Dopo aver fornito un elenco completo delle circolari e dei messaggi pubblicati in merito al tema in esame l'INPS afferma che non configurano fattispecie di distacco ma di mera fornitura di manodopera, le situazioni in cui aziende italiane utilizzano nei propri cantieri lavoratori stranieri, dipendenti di imprese dell'Unione europea, che vengono destinati ad attività svolte non per conto e sotto la direzione dell'impresa distaccante ma di quella del Paese di impiego o di destinazione. Infatti, un lavoratore è considerato in distacco regolare quando l'impresa che opera in uno Stato Membro e dalla quale tale lavoratore "dipende normalmente", lo invii nel territorio di uno stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima impresa. Pertanto, prosegue l'Istituto, gli elementi distintivi che configurano un distacco regolare sono:
. il permanere, durante tutto il periodo di distacco, del rapporto di dipendenza rispetto all'impresa distaccante;
. la circostanza che il lavoro sia svolto per conto e nell'interesse di quest'ultima.
Detti elementi sopra riportanti, secondo l'interpretazione della Giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono considerarsi sussistenti quando permanga, durante tutto il rapporto di distacco, il legame organico tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. Ciò comporta che l'impresa distaccante conserva il potere di determinare la "natura" del lavoro cui è tenuto il lavoratore distaccato intendendo non la facoltà di delineare nei minimi dettagli il tipo di lavoro da svolgere e le relative modalità di svolgimento, ma quella più generale di decidere il prodotto finale da ottenere ovvero il servizio fondamentale da garantire.
La Commissione Amministrativa ha individuato due fattispecie di distacco:
. l'impresa del Paese di invio distacca il proprio personale "abituale", che opera, cioè, alle dipendenze dell'impresa già prima del distacco, presso un'altra o altre imprese del Paese di impiego (con particolare riferimento ai casi in cui il distacco viene effettuato proprio affinché il lavoratore svolga la propria attività successivamente o simultaneamente in due o più imprese situate nello stesso Paese membro). Secondo la Commissione Amministrativa questa fattispecie è da considerare distacco quando, oltre alla sussistenza delle altre condizioni, il lavoratore continui ad esercitare la sua attività per conto dell'impresa che lo ha distaccato.
. distacco del personale assunto per essere distaccato.
In tal caso, fermo restando che condizione indispensabile per poter parlare di distacco è che il lavoratore continui ad agire per conto dell'impresa distaccante e, pertanto, continui a sussistere con essa il sopraccitato legame organico, sono stati individuati ulteriori requisiti, al fine di ridurre il rischio di abusi.
L'INPS precisa che le aziende che assumono personale da distaccare all'estero devono esercitare di norma la propria attività sul territorio del Paese di invio, pertanto per le imprese di lavoro interinale l'attività tipica deve essere svolta abitualmente nei confronti di utilizzatori che hanno sede sul territorio del predetto Paese. Per le imprese che non appartengo alla categoria delle interinali queste ultime devono svolgere attività sostanziali e impiegare abitualmente il personale su detto territorio.
La Commissione, per poter chiarire al meglio il tema, ha voluto individuare i casi in cui non possono trovare applicazione le norme relative al distacco ovvero:
. impresa presso cui il lavoratore è distaccato e metta quest'ultimo a disposizione di un'altra impresa del Paese di impiego o di destinazione;
. il lavoratore distaccato in un Paese membro venga messo disposizione di un'impresa situata in un altro Paese membro;
. il lavoratore sia assunto in un Paese membro per essere inviato da un'impresa situata in un secondo Paese presso un'impresa di un terzo Paese membro.
Alleghiamo alla presente la Guida Pratica ai distacchi nell'Unione Europea realizzata dal Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali.
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