INPS: estensione CIGS e mobilità al personale navigante
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 14/02/2005 n.28, ha fornito le istruzioni operative in merito all'estensione disposta dall'art.1bis della legge 291/2004 del trattamento CIGS e mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2005 al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
Più precisamente spiega l'Istituto previdenziale le aziende che sono soggette all'obbligo del versamento della contribuzione per cigs e mobilità provvederanno, con decorrenza 1° gennaio 2005, ad esporre le suddette contribuzioni, unitamente alle altre contribuzioni dovute, in corrispondenza dei codici qualifica.
Se le aziende non hanno provveduto al versamento della contribuzione per Cigs e mobilità, a partire dal mese di gennaio 2005, le stesse potranno provvedere a regolarizzare la citata contribuzione entro il 16/05/2005 senza addebito di somme aggiuntive ed interessi.
A tal fine, per il versamento della contribuzione pregressa i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- per l'esposizione della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";
- per l'esposizione della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211".
In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nel campo "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".