L'INPS, con il messaggio 41791/2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella circolare 58/2005 ha fornito le linee guida per il calcolo dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Più precisamente con il presente messaggio l'INPS fornisce le istruzioni per acquisire le informazioni contenute nelle certificazioni INAIL per il riconoscimento del beneficio pensionistico. Vengono a tal fine individuate tre fattispecie: 1 - nel caso di lavoratori che hanno subito un'esposizione superiore a 10 anni e che hanno svolto attività soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, al momento del pensionamento si dovrà moltiplicare il numero delle settimane di esposizione per il coefficiente 1,5 utile sia per il diritto che per la misura della prestazione. 2 - nel caso di lavoratori che hanno svolto un'attività non soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto, se l'esposizione è durata almeno 10 anni, al momento del pensionamento la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,2 sarà utile solo per la misura della prestazione. 3 - nel caso di lavoratori con un'esposizione di durata inferiore a 10 anni, o per periodi di lavoro in miniere o cave di amianto, al pensionamento la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente di 1,5 sarà utile per il diritto e per la misura della prestazione.