INPS: enti pubblici non economici e trasferimento in Italia
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 24/07/2006, n. 90, fornisce i chiarimenti per la corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento economico di trasferimento in Italia dei dipendenti del personale delle aree professionali, del personale di cui all'art. 15 L. 88/1989, dei professionisti e dei dirigenti medici ex art. 22 del CCNL 14.2.2001.
In particolare al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio deve essere corrisposto, previa domanda da presentare entro 6 mesi dalla data di assegnazione: il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio; l'indennità di trasferta limitatamente alla durata del viaggio e l'indennità di trasferimento calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile e composta dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzinità e da altri assegni fissi e continuativi.