L’INPS, con la circolare n. 55 del 20 Aprile 2020, ha emanato gli importi relativi ai salari medi, convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per particolari categorie di lavoratori. Qui di seguito, si riepilogano le retribuzioni (anno 2020) di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di cui sopra: 1) lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (DPR 30 aprile 1970, n. 602, art. 4) – malattia, maternità/paternità e tbc -: i trattamenti economici previdenziali in oggetto sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2020, ad € 48,98; 2) lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia – maternità/paternità – tbc): la retribuzione da prendere a base per tali lavoratori non può comunque essere inferiore al minimale di legge pari, per il 2020, ad € 43,57; 3) compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni (malattia – maternità/paternità – tbc): la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il reddito medio convenzionale giornaliero; 4) lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia – maternità/paternità – tubercolosi): le retribuzioni da prendere a riferimento sono quelle relative all’anno 2020, riportate nella circolare n. 15/2020; 5) lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità): per il calcolo dell’indennità del congedo di maternità/paternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: € 7,17 per le retribuzioni orarie effettive fino a € 8,10; € 8,10 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 8,10 e fino a € 9,86; € 9,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 9,86; € 5,22 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali; 6) lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità): € 43,57, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2020, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; € 48,98, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2020, per gli artigiani; € 48,98, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2020, per i commercianti; € 27,21 con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2020, per i pescatori.

Nella circolare sono, inoltre, indicati gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2020, per prestazioni di maternità e paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato per i lavoratori atipici e discontinui.

Vengono, infine, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, c. 3, del D.Lgs. 151/2001 e gli importi massimi ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.