L’Inps, con la circolare n. 69 del 20 Aprile 2011, ha emanato gli importi relativi ai salari medi, convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2011, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per particolari categorie di lavoratori.
Qui di seguito, si riepilogano le retribuzioni (anno 2011) di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di cui sopra:
1)    lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (DPR 30 aprile 1970, n. 602, art. 4) – malattia, maternità e tbc -: i trattamenti economici previdenziali in oggetto sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2011, ad € 44,49;
2)    lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia – maternità – tbc): la retribuzione da prendere a base per tali lavoratori non può comunque essere inferiore al minimale di legge pari, per il 2011, ad € 39,58;
3)    compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni (malattia – maternità – tbc): la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale;
4)    lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia - maternità – tubercolosi): le retribuzioni da prendere a riferimento sono quelle relative all’anno 2011, riportate nella circolare n. 31/2011;
5)    lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari (maternità): per il calcolo dell’indennità del congedo di maternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: € 6,50 per le retribuzioni orarie effettive fino a € 9,34; € 7,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 7,34 e fino a € 8,95; € 8,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 8,95; € 4,72 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali;
6)    lavoratrici autonome - artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali (maternità): € 38,96, con riferimento alle nascite avvenute nel 2011, per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali; € 44,49, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2011, per le artigiane; € 44,49, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2011, per i commercianti.
Per quanto riguarda, invece, le altre prestazioni, l’INPS precisa che per:
a)    gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (malattia – maternità): il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e per l’indennità di malattia, per eventi insorti nel 2011, corrisponde a € 64.502,90 (=70% del massimale 2010, pari ad € 92.147,00)
b)    l’indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1, comma 788, L. n. 296/2006): per le malattie iniziate nel 2011, anno in cui il massimale è risultato pari ad € 93.622,00, l’indennità sarà calcolata su € 256,50 e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: € 10,26 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; € 15,39 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; € 20,52 (8%) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
c)    la degenza ospedaliera: per le degenze iniziate nell’anno 2011, l’indennità, calcolata su € 256,50, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: € 20,52 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; € 30,78 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; € 41,04 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi;
d)    assegno di maternità dello Stato: è pari a € 1.946,88 (misura intera), tenuto conto che la variazione ISTAT da applicarsi per il 2011 è pari all’1,6%, ed è valido per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia è avvenuto nel 2011;
e)    limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001: il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2011 è pari a € 6.076,59.