L'Inps fornisce le istruzioni operative per l'iscrizione e la contribuzione dovuta dai soci delle srl artigiane (circolare 142 del 16/07/2001).
In particolare è importante precisare che possono/devono iscriversi solamente i soci delle società che abbiano richiesto l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane in quanto, come indicato dall'articolo 13 della legge 57/2001, tale adempimento è posto in essere facoltativamente dalle società che, pur in possesso dei requisiti, decidano di iscriversi all'albo.
Quanto all'iscrizione alla gestione Inps questa segue le medesime regole già previste per i soci di società di capitali aventi attività commerciale; è necessario quindi che i soggetti esercitino con prevalenza la propria attività professionale all'interno della società. L'iscrizione decorre dalla data di richiesta di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e non potrà comunque essere antecedente al mese di aprile 2001.
Quanto alle modalità di contribuzione è necessario rifarsi alle regole previste per gli artigiani (identici minimali e massimali) salvo che il reddito è ovviamente da commisurarsi al reddito dichiarato dalla società (al lordo degli eventuali accantonamenti a riserva e delle eventuali distribuzioni di utili) in proporzione alla quota posseduta ed al periodo di tempo di possesso della medesima quota.
Per le società con esercizio a cavallo dell'anno solare il reddito di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione della società relativa al periodo in cui cade il 31 dicembre dell'anno solare.