INPS: domanda di riscatto per aspettativa facoltativa per malattia del bambino
A cura della redazione
L'Inps, con il messaggio 19/12/2005, n. 41208, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla domanda di riscatto per aspettativa facoltativa per malattia del bambino entro il 3° anno di vita, secondo l'articolo 7 della legge 1204/71 in costanza di rapporto di lavoro con periodi di aspettativa collocati anteriormente al 1° gennaio 1994.
In particolare spiega l'Istituto previdenziale il riconoscimento nel Fondo (nel caso in esame quello degli elettrici) dei periodi di maternità non può prescindere dalla preliminare individuazione della collocazione temporale degli eventi, che comporta l'applicazione di norme diverse.
Per effetto delle norme contrattuali riguardanti i lavoratori dipendenti dell'ENEL e relativamente ai periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino nei primi tre anni di vita, l'INPS precisa che l'art.7 della legge 1204/71 non trova applicazione nel Fondo Elettrici, in quanto in esso la copertura assicurativa poteva avvenire soltanto in forma volontaria. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria doveva essere presentata entro un anno dall'inizio di ciascuna assenza.
Successivamente all'emanazione del D. L.vo 564/96, la circolare 72/1997 ha chiarito che i periodi di astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro, nell'ambito dei Fondi sostitutivi sono accreditabili solo se successivi al 31.12.93 e, laddove la collocazione temporale sia tra tale data e quella di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo (15.11.1996), sono riconoscibili soltanto mediante riscatto con versamento della riserva matematica in applicazione dell'art.14 del decreto 503/92.
Invece, per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro che ricadono sotto il vigore del nuovo decreto legislativo 564/96 cioè dal 15.11.96 in poi, è consentito l'accredito figurativo senza oneri a carico degli assicurati.
Conclude l'INPS che l'art.25 del D.L.vo 151/01, che non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell'accredito, è riferito ad assenze che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro.