Inps, distacco intracomunitario e prestazioni familiari, di malattia e maternità
A cura della redazione
L’Inps, con le circolari n. 86 e 87 del 2 luglio, ha fornito importanti precisazioni in merito alle nuove disposizioni comunitarie in materia diprestazioni familiari, di prestazioni di malattia e maternità.
Il regolamento n. 883/2004 ed il regolamento n. 987/2009 come “regolamento di applicazione cambiano la definizione di prestazioni familiari, che supera la preesistente distinzione tra “prestazioni” ed “assegni” familiari.
Le nuove norme definiscono le regole di priorità per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, prevedono dettagliatamente quali siano le procedure da seguire nel caso in cui una domanda di prestazione sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via prioritaria oppure quelle da seguire nel caso in cui una domanda sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via sussidiaria.
Le disposizioni dei nuovi regolamenti in materia di prestazioni familiari sono basate essenzialmente, come le disposizioni relative agli altri settori della sicurezza sociale, sui principi generali enunciati nel regolamento di base: parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, assimilazione delle prestazioni, dei fatti e dei redditi, divieto di cumulo di prestazioni a carico di due o più Stati membri per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei periodi assicurativi nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alla prestazione a determinati requisiti di assicurazione.
L'INPS segnala l’applicazione del principio del divieto di cumulo di prestazioni a carico di due o più Stati membri. L’applicazione di tale principio avviene attraverso norme che tutelano i soggetti interessati, garantendo loro il trattamento migliore tra quelli spettanti a carico di due o più Stati.
Un’importanza particolare in materia di prestazioni familiari assume, inoltre, il principio di assimilazione ovvero il riconoscimento transfrontaliero dei fatti o avvenimenti di cui all’articolo 5 del regolamento di base. L’assimilazione di fatti o avvenimenti non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente all’erogazione di una prestazione, né rendere applicabile la sua legislazione.
La nuova regolamentazione in materia di prestazioni di malattia e maternità nasce dall’esigenza di rendere più efficace la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini che si spostano all’interno della comunità, attraverso una semplificazione delle disposizioni che ne renda più flessibile l’applicazione. Pertanto, la struttura dei nuovi regolamenti presenta aspetti leggermente diversi rispetto a quella dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72. In particolare, le norme relative ad alcuni principi di carattere generale sono raggruppate nelle disposizioni dei titoli I e II dei nuovi regolamenti, mentre nella precedente regolamentazione alcune di tali disposizioni erano riportate per ciascuna materia nei rispettivi capitoli. Le disposizioni specifiche riguardanti le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate sono contenute nel Titolo III, Capitolo I (artt. da 17 a 35) del regolamento n. 883/2004, nel Titolo III, Capo I (artt. da 22 a 32) e negli articoli da 62 a 69 del regolamento di applicazione n. 987/2009.