L'INPS, con il messaggio 3/07/2006 n.18850, ha precisato che il termine dei 18 mesi successivo all'anno di maturazione delle ferie entro il quale devono essere obbligatoriamente versati i contributi relativi alle ferie non godute può essere differito se nel corso del suddetto periodo il lavoratore si assenta involontariamente dal lavoro per malattia o maternità. In questo caso il termine rimane sospeso per tutta la durata dell'assenza riprendendo a decorrere il giorno in cui il lavoratore ritorna al lavoro.