A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") l'Inps, con il messaggio n. 21172 del 12 agosto 2010, ha fornito la prime istruzioni in materia di comunicazioni dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.

In particolare, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito, l'INPS ribadisce che “il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione”.
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’art. 35, della legge n. 14/2009 è stato così formulato: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Quindi, tale disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
-dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
-dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
L'Inps precisa poi che relativamente all'assegno sociale e prestazione di invalidità civile, qualora si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto. Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.
Nel caso in cui l’importo ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.
Inoltre, per la verifica del diritto al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Invece, per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.
L'Istituto precisa che le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
All’esito di detta verifica, le sedi procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute. Tale eliminazione avrà efficacia dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010. 4.
Infine, l'Inps ricorda che l’art. 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’Inps i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.