L'INPS, con la circolare 73/2006, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della riduzione di un punto del costo del lavoro così come previsto dall'art.1, cc. 361 e 362 della Legge Finanziaria 2006. Più precisamente la legge 266/2005 riconosce ai datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee nel limite massimo di un punto percentuale. In sede di prima applicazione l'INPS aveva escluso dal beneficio i datori di lavoro non tenuti al versamento della contribuzione per assegni nucleo familiare (c.d. CUAF). Ma una recente interpretazione effettuata dal Minwelfare e da quello dell'economia ha fatto ritornare sui propri passi anche l'INPS. Ne consegue che devono farsi rientrare tra i soggetti beneficiari anche i datori di lavoro appartenenti a settori destinatari della disciplina CUAF che sono esonerati della contribuzione perchè provengono direttamente all'erogazione dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai limiti di legge. Inoltre sono ammessi all'esonero contributivo anche i giornalisti iscritti all'INPGI e i titolari di rapporto di lavoro artistico non dipendente, per i quali è dovuta all'INPS la sola contribuzione per il finanziamento dell'indennità economica di maternità.