L'Inps, con circolare 17 marzo 2009 n. 42, ha reso noto che il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996.
In particolare, secondo l'Istituto, i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996, non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull'intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo.
Il lavoratore che si trovasse nella situazione sopra descritta, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.
In ultimo, l'Inps segnala che, i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art 51, comma 2, della legge 488/1999), svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti "inoccupati" (art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247), collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall'assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo, non modificano lo status di "nuovo iscritto" del lavoratore e quindi non incidono sull'applicazione del massimale contributivo.