L'INPS, con il messaggio 5/07/2006 n.19269, ritorna sui propri passi è precisa che l'accesso agli sgravi contributivi per le assunzioni di lavoratori in CIGS è ammesso purchè siano rispettate le condizioni di legge e vi sia un'attestazione rilasciata dal centro per l'impiego che attesti lo status di disoccupazione. Più preciamente il Dl competitività (DL 35/2005 convertito nella legge 80/2005) all'art. 13 ha previsto agevolazioni contributive ai datori di lavoro per favorire la ricollocazione di lavoratori in mobilità o in cigs relativamente alle assunzioni effettuate nel biennio 2005-2006. Si ricorda che le agevolazioni di cui si può fruire sono essenzialmente due e tra loro alternative e la scelta deve essere fatta dal datore di lavoro nel momento in cui procede all'assunzione: - sgravio contributivo del 50% per un periodo di 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (L. 407/90); - riduzione dei contributi nella misura prevista per quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi oltre a percepire un contributo economico mensile (L. 223/91). Originariamente l'Istituto previdenziale aveva sostenuto che l'accesso alle agevolazioni fosse consentito senza dover rispettare le condizioni fissate dalle predette normative dato che il DL competitività faveva riferimento al semplice status di cassaintegrato nè serviva alcuna attestazione rilasciata dai centri per l'impiego circa lo status di disoccupato. Per fruire dell'agevolazione prevista dalla legge 407/90 è necessario che i lavoratori da assumere siano sospesi dal lavoro e beneficino del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi ovvero siano disoccupati per un uguale periodo. Per fruire dello sconto contributivo di cui alla legge 223/91 è necessario che il lavoratore abbia fruito del trattamento CIGS per alemno 3 mesi e deve fruirne al momento dell'assunzione, l'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare destinataria dell'intervento CIGS da almeno 6 mesi.