L'INPS, con la nota protocollo 25/09/2006 n. 5868, ha fornito alcune precisazioni in merito alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori con contratto di lavoro part time. In via generale la legge 863/1984 prevede che l'ANF sia corrisposto nella misura intera settimanale, ossia 6 assegni giornalieri, qualora nell'arco della settimana vengano prestate almeno 24 ore di lavoro. Se l'orario settimanale è inferiore a detto limite al lavoratore spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui sia stata prestata attività lavorativa a prescindere dal numero delle ore lavorate nella giornata. L'INPS con la circolare 126/2000 ha precisato che l'ANF spetta ai lavoratori con part time orizzontale che effettuano prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori alle 24, anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, a condizione che l'assenza stessa dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattuale previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la giornata sia retribuita o indennizzata. Quanto detto risulta conforme alle precisazioni a suo tempo date dall'Istituto previdenziale nei confronti dei lavoratori a tempo pieno con la circolare 110/92 con la quale ha reso noto che le ore corrispondenti alle giornate di ferie e alle assenze retribuite o indennizzate per infortunio, malattia, maternità, integrazione salariale non devono essere computate nel minimo di 24 ore settimanali previste per il conseguimento dell'ANF in misura intera. Ne consegue che per i part time nelle settimane in cui non hanno raggiunto le 24 ore settimanali di lavoro spettano tanti ANF quante sono le giornate effettivamente lavorate, fermo restando comunque il diritto all'assegno anche per le giornate di assenza dal lavoro predette.