INPS: ai part time verticali niente indennità di disoccupazione per i periodi di non lavoro
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 13/04/2006 n.55, ha precisato richiamando la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato con contratto part time verticale l'indennità di disoccupazione non spetta per i periodi di non lavoro.
Infatti spiega l'istituto previdenziale la stipula di un contratto di lavoro part time verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore e pertanto non sussistono i presupposti per considerare i periodi di inattività come stato di disoccupazione involontaria con diritto alla relativa indennità.
La Circolare ha anche richiamato sul punto la recente sentenza della Corte Costituzionale 121/2006 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa inerente la disoccupazione involontaria. Infatti durante il periodo di sosta pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa, il rapporto di lavoro prosegue, con la conseguenza che questo perdurare assicura al lavoratore una stabilità e una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione lavorativa.
L'INPS quindi conclude ribadendo che i periodi di inattività in caso di lavoro part time verticale non possono essere indennizzati nè con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nè con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.