L'INPS, con la circolare 02/02/2009 n.14, ha aggiornato, per l'anno 2009, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza.
L'adeguamento è stato del 3,2%, pari alla variazione percentuale della perequazione automatica delle pensioni accertata dall'ISTAT nell'anno 2009.
I nuovi valori per il 2009 sono di seguito riepilogati:
- Trattamento minimo di pensione mensile = Euro 457,76
- Minimale giornaliero di retribuzione = Euro 43,49 (9,5% del trattamento minimo di pensione),
- Retribuzione giornaliera convenzionale minima in genere = Euro 24,16
- Retribuzione convenzionale minima cooperative DPR 602/70 (sia IVS sia contribuzioni minori) = Euro 43,49
- Retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = Euro 604,00;
- Minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore) = Euro 6,52 (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero Euro 43,49 x 6 giorni : normale orario settimanale 40 ore)
- Prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell'1% a carico lavoratore) = Euro 42.069,00 (mese ? 3.506,00)
- Massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non = Euro 91.507,00
- Limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = Euro 9.521,20
- Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: Euro 67,14
- Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: Euro 1.902,90

La regolarizzazione - Le aziende, che per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2009 non hanno potuto tenere conto dei nuovi valori, hanno tempo, per regolarizzare la propria posizione, fino al 16 maggio 2009 (mod. DM 10). In particolare:


- Minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori, retribuzioni convenzionali in genere, lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR n. 602 DEL 1970 e minimale part-time.
Ai fini della compilazione del modello DM10, le aziende devono attenersi alle seguenti modalità:
a) devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2009 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
b) le differenze così determinate dovranno essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

- Contributo aggiuntivo IVS 1% a credito (ammontare a credito da recuperare e restituire al lavoratore).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10, utilizzando uno dei codici previsti al punto 3 della circolare INPS n. 4 del 14.01.2009, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.