L'INPS, con la circolare n. 34 dell' 6 febbraio 2007, ha aggiornato, per l'anno 2007, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza. L'adeguamento è stato del 2%, pari alla variazione percentuale della perequazione automatica delle pensioni accertata per il 2007 dall'ISTAT. I nuovi valori per il 2007 sono di seguito riepilogati: - Minimo di pensione mensile = ? 436,14 - Minimali giornalieri di retribuzione = anno 2006 più 2%, in ogni caso non inferiore a ? 41,43 (9,5% del trattamento minimo di pensione), vedere le tabelle di dettaglio allegate alla circolare INPS - Retribuzione giornaliera convenzionale in genere = ? 23,02 - Retribuzione convenzionale minima cooperative DPR 602/70 (sia IVS sia contribuzioni minori) = ? 41,43 - Soci di cooperativa sociale: l'INPS si è riservato di fornire le specifiche istruzioni per effetto di quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 787, L. 296/2006) che ha introdotto, per il periodo 2007-2009, un nuovo regime transitorio; - Retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = ? 575,00; - Minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore) = ? 6,21 (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero ? 41,43 x 6 giorni : normale orario settimanale 40 ore) - Prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell'1% a carico lavoratore) = ? 40.083,00 (mese ? 3.340,00) - Massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non = ? 87.187,00 - Limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = ? 9.071,92 - Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: ? 67,14 - Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: ? 1.813,08 La regolarizzazione - Le aziende, che per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere conto dei nuovi valori, hanno tempo, per regolarizzare (mod. F24) la propria posizione, fino al 16 maggio 2007 (mod. DM 10 di aprile 2007 - da trasmettere entro il 31 maggio p.v.), in particolare: a) minimale di retribuzione per la generalità di lavoratori, retribuzioni convenzionali in genere e minimale part time: le differenze retributive vanno ad aumentare le retribuzioni del mese di regolarizzazione; per i soci lavoratori la differenza retributiva e la relativa contribuzione andrà esposta nei quadri B/C al codice M188 (dizione "Diff. IVS") per la contribuzione IVS e al codice M301 (dizione "Diff. Ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 423/2001" per le contribuzioni minori (nessun dato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"); b) contributo aggiuntivo IVS 1% a credito (ammontare a credito da recuperare e restituire al lavoratore): va indicato nel quadro D utilizzando (INPS, cric. n. 153/2006), per la generalità delle aziende, il codice L951 ovvero L954 per i dirigenti ex INPDAI (oppure uno dei seguenti codici: L981, banche e enti pubblici creditizi; L941, fondo ferrovie dello Stato S.p.A.; L961, fondo elettrici; L971, fondo telefonici; L980, fondo autoferrotranviari; L991, fondo delle abolite imposte di consumo).