L'INPS, con la circolare n. 18 dell' 8 febbraio 2006, ha aggiornato, per l'anno 2006, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza.
L'adeguamento è stato dell'1,7%, pari alla variazione percentuale della perequazione automatica delle pensioni accertata per il 2006 dall'ISTAT.
I nuovi valori per il 2006 sono di seguito riepilogati:
- Minimo di pensione mensile = ? 427,58
- Minimali giornalieri di retribuzione = anno 2005 più 1,7%, in ogni caso non inferiore a ? 40,62 (9,5% del trattamento minimo di pensione), vedere le tabelle di dettaglio allegate alla circolare INPS
- Retribuzione giornaliera convenzionale in genere = ? 22,57
- Retribuzione convenzionale minima cooperative DPR 602/70 (sia IVS sia contribuzioni minori) = ? 40,62
- Retribuzione convenzionale giornaliera per i soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi: ? 28,51
- Retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = ? 564,00;
- Minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore) = ? 6,09 (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero ? 40,62 x 6 giorni : normale orario settimanale 40 ore)
- Prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell'1% a carico lavoratore) = ? 39.297,00 (mese ? 3.274,00)
- Massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non, già anticipato con circolare n. .) = ? 85.478,00
- Limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = ? 8.893,56
- Contributo settimanale apprendisti = ? 2,89 esclusi dall'assicurazione INAIL; ? 2,98 con assicurazione INAIL; ? 0,02 per aziende artigiane. Nel caso in cui all'INPS debbano essere versate solo le contribuzioni minori (esempio apprendista iscritto per l'IVS all'ENPALS) la contribuzione settimanale è la seguente: ? 0,05 esclusi dell'assicurazione INAIL; ? 0,14 con assicurazione INAIL)
- Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: ? 67,14
- Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: ? 1.777,53
Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità): per l'anno 2006 l'indennità a carico dello Stato è pari a ? 1.777,55, conseguentemente le somme anticipate dal datore di lavoro da recuperare andranno esposte nel mod. DM 10/2 - quadro D, tenendo presente quanto segue (INPS circ. 181, 16.12.2002):
- indennità (progressiva) entro il predetto limite: codice M053
- indennità (progressiva) oltre il predetto limite: codice 53
Ai fini della determinazione del tetto, si deve tenere conto anche delle somme corrisposte nel corso dell'anno precedente in relazione allo stesso evento.
Per gli eventi a cavallo dell'anno, il tetto da applicare va individuato con il criterio di competenza (periodo di paga) riferito al sorgere del diritto dell'indennità di maternità obbligatoria indipendentemente dall'anno in cui si verifica l'evento (parto, adozione, affidamento)
La regolarizzazione - Le aziende, che per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2006 non hanno potuto tenere conto dei nuovi valori, hanno tempo, per regolarizzare (mod. F24) la propria posizione, fino al 16 maggio 2006 (mod. DM 10 di aprile 2006 - da trasmettere entro il 31 maggio), in particolare:
a) minimale di retribuzione per la generalità di lavoratori, retribuzioni convenzionali in genere e minimale part time: le differenze retributive vanno ad aumentare le retribuzioni del mese di regolarizzazione; per i soci lavoratori la differenza retributiva e la relativa contribuzione andrà esposta nei quadri B/C al codice M188 (dizione "Diff. IVS") per la contribuzione IVS e al codice M301 (dizione "Diff. Ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 423/2001" per le contribuzioni minori (nessun dato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate");
b) contributo aggiuntivo IVS 1% a credito (ammontare a credito da recuperare e restituire al lavoratore): va indicato nel quadro D utilizzando (INPS, cric. n. 117/2005), per la generalità delle aziende, il codice L951 ovvero L954 per i dirigenti ex INPDAI (oppure uno dei seguenti codici: L981, banche e enti pubblici creditizi; L941, fondo ferrovie dello Stato S.p.A.; L961, fondo elettrici; L971, fondo telefonici; L980, fondo autoferrotranviari; L991, fondo delle abolite imposte di consumo);
c) apprendisti: le differenze contributive (contributo fisso settimanale) andranno indicate nei quadri B/C utilizzando il codice M189 - dizione "diff. Appr." (nessun dato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni").