INPS: Agevolazioni contributive senza enti bilaterali
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 7/06/2005 n.74, ha chiarito conformandosi a quanto precisato dal Ministero del lavoro, che le agevolazioni normative e contributive spettano anche se l'impresa non aderisce agli enti bilaterali.
Infatti il presupposto per poter fruire degli sgravi contributivi per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, così come previsto dall'art. 10 della legge 30/2003, è dato dall'integrale rispetto della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, dove non rientrano però le clausole che impongono l'iscrizione e la contribuzione agli enti bilaterali.
L'INPS recepisce così anche la giurisprudenza di Cassazione che con la sentenza 10/05/2001 n.6530 aveva deciso che le clausole di adesione e contribuzione agli enti bilaterali non rientrano tra gli istituti di parte economica nè normativa della contrattazione collettiva. Si tratta invece a precisato la Suprema Corte di clausole obbligatorie solo per i contraenti.