L'INPS, 17/01/2005 n.1638, ha reso noto che a decorrere dal 1° gennaio 2005 non si potrà più ricorrere per via amministrativa avverso provvedimenti di diniego dell'invalidità civile. Come si ricorderà l'art. 42 della legge 326/2003 ha infatti stabilito che dall'entrata in vigore non era più possibile presentare ricorsi al giudice amministrativo. L'abrogazione era stata poi successivamente differita al 31 dicembre 2004 dall'articolo 23 , comma 2, del decreto legge 24.12.2003,n. 355, convertito in legge 27.2.2004, n. 47. Ne consegue che la domanda giudiziale deve essere proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.