INPS: emanati i nuovi importi per le indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi 2023
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 43 del 21 aprile 2023, ha comunicato con riferimento all’anno 2023, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.
Si riepilogano le retribuzioni (anno 2023) di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di cui sopra:
1) lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (DPR 30 aprile 1970, n. 602, art. 4) – malattia, maternità/paternità e tbc -: i trattamenti economici previdenziali in oggetto sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2023 a 53,95 euro;
2) lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia – maternità/paternità – tbc): la retribuzione da prendere a base per tali lavoratori non può comunque essere inferiore al minimale di legge pari, per il 2023, è pari a 48,00 euro;
3) compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni (malattia – maternità/paternità – tbc): le prestazioni economiche di maternità sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Il reddito applicabile, per l’anno 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2022 pari a 60,26 euro;
4) lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia – maternità/paternità – tubercolosi): le retribuzioni da prendere a riferimento sono quelle relative all’anno 2023, riportate nella circolare n. 33/2023;
5) lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)er il calcolo dell’indennità del congedo di maternità/paternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro; 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro; 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro; 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità): 48,00 euro, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; 53,95 euro, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2023, per gli artigiani; 53,95 euro, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2023, per i commercianti; 29,98 euro con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2023, per i pescatori.
Nella circolare sono, inoltre, indicati gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, per prestazioni di maternità e paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato per i lavoratori atipici e discontinui.
Vengono, infine, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, c. 3, del D.Lgs. 151/2001 e gli importi massimi ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.
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