L'Inpgi, con circolare n. 2 del 4 febbraio 2010, ha reso noto che per il 2010 sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari.
La disciplina relativa all'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell'ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea).
La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all'Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Paesi dell'ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Israele, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vaticano.
Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative al mese di gennaio 2010, derivante dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali, dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2010 - scadenza 16 marzo 2010). Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti, come importo arretrato del periodo 01/2010.