L'INPGI, con la circolare 17/05/2007 n.5, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito ai casi in cui l'azienda può chiedere la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116 L. 388/2000 così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione 17/2007 approvata dal Ministero del lavoro con nota del 16/05/2007.
In particolare l'Istituto previdenziale ha preso in considerazione i seguenti casi in cui è prevista la possibilità di riduzione delle sanzioni civili:
- mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
- riduzione delle sanzioni civili nelle ipotesi delle procedure concorsuali;
- riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;
- Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da parte di azienda in stato di crisi.
Le domande dovranno essere inoltrate all'INPGI utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.inpgi.it.
Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'INPGI valutare le domanda con le quali viene richiesta la riduzione dei contributi entro i 180 giorni successivi.
Il beneficio viene concesso previo accertamento dell'avvenuto versamento integrale della contribuzione dovuta. L'eventuale concessione delal facoltà di pagamento rateale supportata da apposita fideiussione bancaria o assicurativa, configura l'integrale pagamento della contribuzione oggetto di rateazione. Ne consegue che l'eventuale riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili è concessa unitamente al provvedimento di regolarizzazione rateale.