INPDAI: contributi, fisco e pensioni per l'anno 2002
A cura della redazione
L'INPDAI, con il messaggio 20/03/2002, fornisce il quadro completo delle disposizioni contributive, pensionistiche e fiscali per l'anno 2002 per i dirigenti industriali.
In particolare viene precisato che a seguito della variazione ISTAT per l'anno 2002 nella misura del 2,7%, il massimale contributivo per i dirigenti della categoria RP e CM è fissato in ?143.105,00, il massimale contributivo per i dirigenti delal categoria CP è fissato in ? 78.507,00 e la prima fascia di retribuzione imponibile e pensionabile in ?36.093,00 e in ? 3.008,00/mese.
Precisa l'Istituto previdenziale gli adeguamenti e le relative operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il periodo di paga marzo 2002, con scadenza del versamento dei contributi al 16 aprile 2002.
Viene confermato al 3% delal retribuzione annua l'importo massimo della decontribuzione (art. 2 DL 67/97 - L. 135/97).
Vengono inoltre confermati anche per l'anno 2002, gli importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (art. 48, c.9, TUIR), con l'unica precisazione che ora sono espressi con la nuova moneta unica europea.
Relativamente alle retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero in paesi con i quali vigono accordi di sicurezza, l'INPDAI precisa che gli importi delle retribuzioni imponibili devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso o per difetto.
Dal punto di vista fiscale l'INPDAI riepiloga le detrazioni d'imposta spettanti, e le aliquote IRPEF applicabili per il 2002. Viene inoltre ricordato che il termine ultimo per la consegna del mod. CUD 2002 è fissato al 31 marzo 2002.
L'INPDAI ricorda la possibilità di applicare l'art. 75 della legge 388/2000 che riconosce incentivi contributivi e fiscali al lavoratore che pur avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità stipula con il datore di lavoro un contratto con il quale si impegna a posticipare l'accesso alla pensione per almeno un biennio. Viene inoltre prevista la liberalizzazione dell'età pensionabile con la conseguenza che i predetti incentivi possono essere riconosciuti anche al lavoratore che abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Infine, conclude il messaggio del 20/03/2002, è previsto il progressivo ampliamento della possibilità di cumulare fino alla misura totale la pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente o autonomo in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età.