L’INAIL, con la determina n. 21 del 5 giugno 2017, ha reso noto di aver sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), al fine di disciplinare la collaborazione istituzionale tra i due enti.

Tra i vari aspetti, le Parti concordano sulla necessità di porre in essere attività di analisi finalizzate ad individuare le iniziative, se del caso anche di natura legislativa, preordinate a preservare la validità giuridico - formale degli atti ispettivi formati dall’INL che integrano l’accertamento in materia assicurativa. Detta attività di analisi è rivolta anche agli ulteriori atti previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività ispettiva (verbale di primo accesso, verbale di acquisizione di dichiarazioni, ecc.).

A normativa vigente, i verbali e gli ulteriori atti di accertamento ispettivo in materia assicurativa saranno predisposti in modo che risulti la titolarità dell’atto in capo all’INL, con separata evidenza del logo dell’INAIL.

La liquidazione dei verbali ispettivi è affidata alla funzione amministrativa dell’INAIL.

Per quanto riguarda il contenzioso giudiziario, si prevede che, nei giudizi di contestazione dei verbali ispettivi in cui INL è convenuto, quest’ultimo, qualora l’oggetto dell’accertamento riguardi la materia assicurativa, si impegna ad estendere il contraddittorio nei confronti dell’INAIL e a comunicare la pendenza della lite ai fini di un eventuale intervento.